Art. 11.
(Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.